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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO: GLI OBBLIGHI GIÀ IN VIGORE

23 Feb 2022

L’INL, con circolare della scorsa settimana ha approfondito le novità sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021. Vediamo di seguito le principali indicazioni che evidenziano quali aspetti verranno già considerati ai fini ispettivi.

Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello specifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell’obbligo formativo. Per l’attuazione, ovvero per l’individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità però l’Ispettorato sottolinea che le modalità devono essere concordate entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Fino ad allora, sottolinea l’Ispettorato, restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti e alle modalità esclusive in presenza e con cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti, attualmente, non potrà costituire elemento utile ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.

Obbligo di addestramento
Un’altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento che, secondo la circolare, sono già in buona parte operativi.
In precedenza, infatti, si richiedeva che lo svolgimento dell’addestramento avvenisse sotto la guida di “personale esperto”, mentre ora si prevede specificamente la necessità di prove pratiche “per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema però l’Ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.
L’Ispettorato precisa che in una successiva circolare darà indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.

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