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FRINGE BENEFITS 2022, 600 EURO ESENTI ANCHE SE SI SUPERA LA SOGLIA?

06 Set 2022

Il Decreto Aiuti bis (15/2022), in vigore dallo scorso 10 agosto ha previsto l’innalzamento da 258,23 a 600 euro della soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda. La novità è arrivata a sorpresa, dopo che dal 1 gennaio 2022 si era tornati alla soglia ordinaria ed è dettata dal forte impatto economico sulle imprese del caro energia e dell’inflazione.
Nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. A specificarlo è lo stesso Decreto Aiuti bis.
Aggiungendo l’importo di 200 euro di bonus benzina previsto dal DL Aiuti 50/2022, si raggiunge il totale erogabile esente IRPEF di 800 euro.

AGG. 31.8.2022: Franchigia totale di 600 euro anche in caso di superamento della soglia
Lo scorso 30 agosto l’ufficio studi del Senato ha pubblicato un dossier di approfondimento nel quale si evidenzia che la norma dal punto di vista letterale differisce sostanzialmente da quella che nel 2020 aveva previsto il raddoppio della soglia per i fringe benefits, e questo si traduce in una interpretazione più favorevole ai contribuenti.
Viene inoltre sottolineato che il nuovo DL non modifica semplicemente l’importo della soglia ma si pone” in deroga al regime di cui all’articolo 51, comma 3, TUIR” per il quale, come noto, il superamento della soglia comporta l’imponibilità dell’intero importo relativo ai fringe benefits.
L’Ufficio Studi afferma precisamente che” L’articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro”
In altre parole, in caso di superamento della soglia di 600 euro tale importo non diventa interamente imponibile come prevede il comma 3 art 51 del Tuir ma l’imposizione fiscale riguarderebbe solo le somme eccedenti.
Questa lettura, diversa da quella presente nella relazione illustrativa del DL Aiuti bis, verrebbe confermata anche dal fatto che l’onere finanziario è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023, molto superiore a quello previsto per la precedente modifica normativa che aveva portato al raddoppio della soglia ma aveva mantenuto inalterate le modalità di applicazione.
Probabile e molto auspicabile, quindi, l’emanazione di una circolare di istruzioni dell’Agenzia che chiarisca le modalità applicative, come avvenuto per il bonus benzina (circ 27 del 14 luglio 2022).

Cosa sono i fringe benefits
Vale forse la pena ricordare che costituiscono “fringe benefits” le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni/voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Quando il valore di tali beni o servizi è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore per il principio generale della omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente ” il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali.
Va ricordato che, diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività il fringe benefit:
• non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e
• non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
• In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
• Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

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