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FRINGE BENEFITS 2022, SI TORNA ALLA VECCHIA SOGLIA

01 Feb 2022

Per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda torna a 258,23 euro, come ordinariamente previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.
Non c’è stata infatti, ad oggi, nelle novità normative introdotte per il 2022 dalla Legge di Bilancio (n. 234 2021) e dal decreto Milleproroghe (n. 228/2021) alcuna proroga di quanto previsto per il 2020 e 2021 rispettivamente dal Decreto Agosto n. 104 2020 e poi dal DL 41 2021 cd Decreto Sostegni convertito in legge n. 69/2021.
Le deroghe erano state introdotte dalla normativa emergenziale per la pandemia Covid 19. Non si esclude che novità in questo senso possano ancora arrivare visto il protrarsi dell”emergenza.

Cosa sono i fringe benefits
Vale forse la pena ricordare che costituiscono “fringe benefits” le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni/voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Quando il valore di tali beni o servizi è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore come prevede l’art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della omnicomprensivita del reddito da lavoro dipendente ” il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali.
Va ricordato che, diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma 2, il fringe benefit:
• non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e
• non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
• in linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
• non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).

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