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GREEN PASS: OBBLIGHI ALLEGGERITI PER I DATORI DI LAVOROO

28 Set 2021

Obbligo green pass al lavoro: chi è interessato
Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.
Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Controlli Green pass: come e chi deve farli
I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a:
1. organizzare un piano di controlli,
2. nominare gli incaricati.
Il decreto prevede che le verifiche possano essere effettuate al momento dell’ingresso in azienda ma dato che il decreto specifica: “prioritariamente al momento dell’accesso” si presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l’orario di lavoro.
Inoltre il testo parla di “controlli anche a campione”: quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate, sulla base delle esigenze aziendali.
Da sottolineare l’obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto formale, quindi per iscritto, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Nel testo è anche previsto che il Presidente del Consiglio su indicazione dei ministeri competenti possa far predisporre specifiche linee guida sulle modalità di verifica da utilizzare nel pubblico impiego.
Per i lavoratori autonomi, in particolare i professionisti e consulenti che accedono a luoghi di lavoro diversi dal proprio studio, gli esperti ipotizzano che la verifica sia a cura dei committenti.
Vale la pena evidenziare che il decreto non parla di utilizzo della applicazione C19 predisposta per gli esercenti di esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento di verifica dell’identità, ma non si esclude che su questo possano giungere nuove indicazioni operative dai Ministri in questo senso.

Assenze ingiustificate e non sospensione: decreto modificato all’ultimo
ll testo del decreto legge n. 127/2021 sull’estensione del Green pass ai luoghi di lavoro evidenzia alcune piccole variazioni rispetto alla bozza pubblicata dal Governo prima della pubblicazione in Gazzetta. Modifiche che hanno un impatto sugli adempimenti per i datori di lavoro.
In primo luogo il lavoratore che al controllo risulta privo di Green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato», sin dal primo giorno.
Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione.
La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione, ma prendono atto dell’assenza e non hanno obblighi formali in questo senso.
Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.
Resta confermato che l’assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei contratti collettivi che collegano il protrarsi dell’assenza ingiustificata alla possibilità di licenziamento.
Da notare inoltre che per le aziende con meno di 15 dipendenti, la bozza di decreto affermava “è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente” il lavoratore privo di green pass.
Il testo definitivo prevede invece la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente oltre i 5 giorni, e stipulare per un massimo di 10 giorni un contratto di lavoro per sostituirlo, rinnovabile per una volta. Questo comporta difficoltà applicative non banali in quanto il lavoratore potrebbe ottenere il Green pass ogni due giorni facendo il tampone e, in ogni caso, lascia in difficoltà il datore di lavoro, se l’assenza perdura oltre i 20 giorni.

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