Come noto, il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n. 127/2021 che ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro.
L’entrata in vigore fissata al 15 ottobre 2021 riguarda tutti i lavoratori – compreso titolari, soci, amministratori, somministrati – che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage) o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi (professionisti/artigiani) ed i collaboratori non dipendenti.
Il decreto presenta diverse criticità. Per l’attuazione sono stati pubblicati il 14 ottobre due DPCM relativi alle linee guida per la pubblica amministrazione e sulle modalità di verifica e sono state pubblicate alcune faq di chiarimenti sul sito del Governo.
Di seguito un riepilogo della norma.
1) Green pass: cosa prevede la norma
Dal 15 ottobre 2021 l’accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di verifica rimane in capo al datore di lavoro (o a suo delegato).
E’ opportuno che i controlli vengano fatti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma ove ciò risulti di difficile attuazione, sarà possibile che vengano svolti nel corso dell’attività lavorativa.
Va posta l’attenzione su cosa si intenda per “luogo di lavoro”, ovvero dove diventa vigente l’obbligo del Green Pass. Premettendo che il rischio di contagio c’è sempre, fin dal momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla popolazione lavorativa, è consigliabile dare una interpretazione estensiva.
Infatti la norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, ad esempio, ai cantieri edili o all’azienda che dispone, al di fuori del perimetro produttivo, di luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni o nel caso di consegne presso terzi, è ovvio che questi luoghi diventano area di lavoro anche se esterni all’azienda stessa.
E’ altresì importante che venga formalizzato con atto scritto chi sia il soggetto incaricato delle verifiche del Green Pass.
La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App “verifica C19” e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso.
La normativa in materia di privacy NON CONSENTE di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione, né è consentito raccogliere i dati dell’intestatario ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno è consentito richiedere copia delle certificazioni oggetto della verifica.
Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro privo del Green Pass viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è OBBLIGATORIA.
Il lavoratore privo di Green Pass, ha l’obbligo da parte sua di comunicare che ne è privo PRIMA del suo ingresso in azienda: se non lo fa o lo fa successivamente diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata, ma di violazione alla normativa.
E’ dunque opportuno che l’eventuale comunicazione del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass sia preventiva rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro ed è consigliabile che la stessa sia prevista all’interno della procedura formale di verifica che il datore di lavoro doveva predisporre entro il 15 ottobre 2021.
AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE 2021
Si segnala che il successivo decreto 139/2021 dell’8.10.2021 ha inserito una nuova norma che prescrive l’obbligo per i lavoratori di comunicare anticipatamente il possesso o meno del green pass in caso di richiesta da parte del datore di lavoro motivata da esigenze di organizzazione aziendale. La comunicazione deve essere effettuata con preavviso congruo. Non sono però specificate le sanzioni in caso di mancato adempimento da parte del dipendente.
E’ stato inoltre specificato dai DPCM del 10 e 12 ottobre che:
– i controlli a campione devono riguardare almeno il 20% del personale,
– i lavoratori per i quali il green pass non sia aggiornato alla situazione attuale possono accedere esibendo le certificazioni rilasciate da autorità sanitarie e farmacie su vaccinazione, test negativo o avvenuta guarigione.
La norma prevede anche la possibilità che il Green Pass venga rilasciato a seguito di esito negativo del tampone e, anche per supplire a situazioni di emergenza e consentire l’accesso al luogo di lavoro. In questo caso la validità è di sole quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico e 72 ore per quello molecolare. Il certificato è rilasciato in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie.
AGGIORNAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2021
Si segnala che INPS ha messo a disposizione sul proprio portale il servizio online GREEN PASS 50+ per la verifica automatizzata dei certificati dei dipendenti attraverso i codici fiscali, per le aziende con più di 50 dipendenti.
2) Modalità di organizzazione delle verifiche sul possesso di green pass
MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL’ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO
La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di fornitori esterni che accedono al luogo di lavoro.
CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI ESTERNI
In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all’atto dell’ingresso nello stabilimento aziendale.
3) Green pass: violazioni e sanzioni a lavoratori e datori di lavoro
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (quindi per un massimo di 20 giorni) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
SANZIONI
1. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso del Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell’Azienda e sono irrogate dal Prefetto.