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I NUOVI LIMITI ALLA CESSIONE E SCONTO DEI CREDITI PREVISTI DAL DECRETO SUPERBONUS

04 Giu 2024

La scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n 67/2024 di conversione del DL Superbonus (dl n 39/2024).
Tra le novità, di rilievo segnaliamo che a decorrere dal 2025 le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico, le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non potranno compensare i credi di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nello specifico per alcune categorie di contribuenti non è consentita la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da:
• contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
• contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ugualmente effettuato e quindi violando il divieto introdotto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’art 13 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

A partire dal periodo d’imposta in corso si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili.
Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
• 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
• 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
• 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63.

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