Se l’immobile è in comodato d’uso, il comodatario può beneficiare del superbonus (art. 119 DL Rilancio) per le spese sostenute per la sostituzione dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, anche se non è proprietario dell’immobile, a condizione che:
– l’immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato,
– ci sia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (come precisato dalla Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di Interpello del 9 settembre 2020 n. 327, precisando che sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), e in entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Qualora l’immobile possieda le caratteristiche sopra evidenziate, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, si potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che si intende installare, anche in caso di immobile concesso in comodato d’uso.
Se l’immobile fa parte di un “condominio minimo“, ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, la maggiore aliquota si applica solo se l’intervento è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 effettuato sulle parti comuni condominiali e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.