Pubblicata in GU la Legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione del Decreto Agosto per il sostegno e il rilancio dell’economia, che il 14.10.2020 è entrato in vigore.
Vediamo in sintesi le principali novità in tema:
– di sostegno all’economia;
– di materia fiscale,
contenute rispettivamente nei capi VI (Articoli 58-96-ter) e VII (Articoli 97-113-bis)
Alcune delle novità a sostegno all’economia:
ART. 58. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE
Il Decreto di Agosto ha stanziato 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. La platea cui spetta il contributo a fondo perduto è stata ampliata in sede di conversione e adesso include 6 codici ATECO
ART. 58-BIS. FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA
L’articolo, introdotto durante il percorso di conversione, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con l’obbiettivo di promuoverne la commercializzazione, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.
ART. 58-QUATER. MISURE A FAVORE DEL SETTORE VITIVINICOLO
L’emendamento introdotto in sede di conversione è finalizzato ad estendere la platea dei soggetti beneficiari della misura di cui all’articolo 222, comma 2, del Decreto “Rilancio”, che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
ART. 60, COMMI 7-BIS- 7-QUINQUIES DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
In sede di conversione in legge del Decreto Agosto è stata prevista anche la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali.
ART. 63. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI
Il Decreto di Agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal Decreto Rilancio, nella misura del 110%, alleggerendo la maggioranza dei partecipanti necessaria per deliberare i lavori in un terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio.
In particolare, quando le delibere hanno ad oggetto:
– l’approvazione di interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e relativi finanziamenti,
– decisioni per usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previsti dal Decreto Rilancio,
– sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.
ART. 64. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL’OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO, NONCHÉ IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
L’articolo 64, al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”.
ART. 77. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (PROROGA BONUS AFFITTI)
L’articolo in commento, modificato nel corso dell’esame al Senato, inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020. Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.
In merito alle misure fiscali e finanziarie ecco il quadro di sintesi degli interventi:
– l’incremento delle risorse del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter – 4-quinquies);
– il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, co.1);
– la riduzione all’1%, fino al 31 dicembre 2020, dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento (art. 51, co. 1-ter- 1-septies);
– modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall’esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni (art.51, co. 3-quater e 3-quinquies);
– l’applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis);
– la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell’esercizio in corso, una quota fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co.7-bis- 7-quinquies);
– l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 60, co. 7-sexies);
– la riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici (art. 63);
– la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI accompagnata da garanzia pubblica (art. 65);
– l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell’esame al Senato l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata (art. 78);
– la proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell’esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l’esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all’utilizzo di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali (art. 109).