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IL DECRETO SULL’EQUILIBRIO LAVORO – FAMIGLIA E’ STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’

02 Ago 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale 176 di venerdì scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 che da attuazione della direttiva UE (2019/1158) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio.
Il decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022.
Tra le principali novità contenute nel provvedimento segnaliamo:
1. Congedo di paternità obbligatorio: estensione del congedo anche ai dipendenti pubblici, congedo obbligatorio, retribuito al 100%, della durata di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea ai congedi di maternità. Possibilità di fruirne anche nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e in caso di parto plurimo la durata del congedo sale a venti giorni lavorativi. Previsione di una sanzione fino a 2.582 euro in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio.
2. Congedi parentali per l’assistenza ai figli: durata del congedo parentale elevata a 11 mesi nel caso di genitore solo, revisione delle indennità che possono essere fruite fino al dodicesimo anno di età. Estensione del congedo anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
3. Congedo straordinario fino a 2 anni per l’assistenza di familiari con grave disabiltà. Sono congedi indennizzati aggiuntivi rispetto a quelli parentali.
4. Lavoro agile – I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Dal 13 agosto 2022, dunque, saranno definitivamente abrogati i seguenti articoli:
a) l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (l’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente);
b) l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 (ambito d’applicazione del congedo del padre; trattamento economico congedo obbligatorio e facoltativo e modalità di fruizione).

 

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