In data 25 febbraio 2021 con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183/2020), recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.
Milleproroghe e novità in materia fiscale
Nel decreto Milleproroghe sono previste diverse proroghe di provvedimenti normativi emergenziali precedenti e novità introdotte in fase di conversione del decreto in legge, vediamole:
• Il comma 6 dell’articolo 3, integralmente sostituito estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. In particolare, il nuovo testo dell’articolo reca due modifiche al comma 1 del citato articolo 106 e posticipa il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev’essere necessariamente convocata da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Rispetto a tale formulazione, viene specificato che si tratta della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
• si rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica;
• si estende fino al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia straordinaria Sace (cosiddetta “Garanzia Italia”) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente;
• si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze;
• si estende fino al 30 giugno 2021 la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Viene poi specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d’imposta. Ricordiamo che le norme in esame modificano l’articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, riferito, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020;
• si proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021;
• l’articolo 22-bis, con disposizioni identiche a quelle dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, stabilisce che:
• gli atti di accertamento,
• di contestazione,
• di irrogazione delle sanzioni,
• di recupero dei crediti di imposta,
• di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. E’ stato prorogato al 28 febbraio 2021 (in fase di ulteriore proroga) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. E’ stata altresì differita al 28 febbraio 2021 (in fase di ulteriore proroga) la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento;
• l’articolo 22-quater proroga il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021. La corrispondente disposizione del decreto-legge n. 3 del 2021 è abrogata dal disegno di legge di conversione;
• differiti al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, per effettuare le relative segnalazioni;
• proroga blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021;
• proroga al 30 giugno 2021 dell’estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall’Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.
Milleproroghe e Brexit
Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l’operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti di gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l’operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.