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IL NUOVO PIANO INDUSTRIA 4.0 DELLA LEGGE BILANCIO 2021

27 Gen 2021

La Legge di Bilancio 2021 introduce alcune importanti novità al Piano Nazionale Transizione 4.0 (Industria 4.0), prevedendo un investimento di circa 24 miliardi finalizzato a sostenere la ripresa economica e a dare stabilità alle imprese, accompagnandole nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale.

Tra le novità, una nuova durata delle misure, un potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

In particolare, tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31/12/2022 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20%), possono godere di un credito d’imposta il cui importo varia a seconda della tipologia di beni e dell’anno in cui viene sostenuto l’investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni nuovi materiali e immateriali non 4.0 ossia diversi da quelli riportati negli Allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (ex superammortamento):

  • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% (elevato a 15% in caso si tratti di strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile);
  • dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6%.

Per i beni materiali 4.0 (ricompresi nell’allegato A), il credito d’imposta ammonta:

  • al 50% per investimenti fino a 2,5 mln, 30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln, 10% per investimenti tra i 10 ed i 20 mln di euro, se gli investimenti decorrono dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
  • al 40% fino a 2,5 mln €, 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 mln € e 10% per la quota di investimenti tra i 10 ed i 20 mln €, se gli investimenti decorrono invece dal 1° gennaio 2022 a giugno 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Per quanto attiene invece i beni immateriali 4.0 (presenti nell’allegato B), il credito d’imposta è pari al 20% per entrambi i periodi temporali sopracitati, quindi per investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero giugno 2023).

Tra le principali novità, segnaliamo infine la possibilità di fruire del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo (anziché 5). Inoltre i soggetti con un volume di ricavi inferiori ai 5 mln € e solamente in relazione agli investimenti previsti ai sensi del comma 1054 (beni non 4.0), possono fruire del credito in un’unica quota annuale.

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