Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6 aprile 2021 continuerà ad essere applicato.
Lo ha proposto il Governo trovando d’accordo tutte le parti sociali incontratesi la scorsa settimana con i Ministri del Lavoro Orlando, della Salute Speranza e dello Sviluppo economico Giorgetti, oltre che con i rappresentanti dell’Inail, delle principali associazioni datoriali e delle principali sigle sindacali.
Pochi giorni fa il Ministero della Salute ha emanato un ordinanza con le linee guida aggiornate per la riapertura delle attività economiche e sociali ma il provvedimento ha valore generale e specifica che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro si deve fare riferimento appunto al Protocollo covid 2021.
Si è deciso di aggiornare il confronto a fine di aprile per verificare l’andamento dei contagi ed eventualmente, se necessario, aggiornare il protocollo.
I sindacati ugualmente concordi, hanno evidenziato anche la necessità di chiarire le modalità di accesso e le tutele per i lavoratori fragili venute meno dal 31 marzo, in base al Dl 24 del 24 marzo.
Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021
Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Vediamone i punti principali:
1. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie sono alternative al lavoro in presenza.
2. Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
3. L’azienda, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio, fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l’affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI. Si precisa che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
4. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
5. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
6. Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell’ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
7. Sul punto dell’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il protocollo fa riferimento al DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
• assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
8. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
9. Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore: potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021.