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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

12 Set 2023

L’art. 18 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”, impone, al destinatario delle disposizioni antiriciclaggio, di richiedere al cliente tutte le informazioni necessarie ad una corretta individuazione di una o più persone fisiche qualificabili come titolare effettivo.

In particolare, il decreto stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso “b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente”; l’art.22 stabilisce inoltre che “le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela”.
A livello unionale, in data 22.03.2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2021/369 che ha istituito il B.R.I.S. (Business Registers Interconnection System), ovvero il sistema di interconnessione tra i Registri nazionali dei titolari effettivi e finalizzato a consentire l’accesso da parte degli Stati membri alle informazioni relative alla titolarità effettiva di ogni singolo Paese.
In Italia, con la Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, Serie Generale n. 121, è stato emanato il Decreto Mi.Se. del 11 marzo 2022, n. 55 concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” e che ha sostanzialmente istituito il registro dei titolari effettivi.
L’obbligo di comunicazione investe diverse categorie di soggetti giuridici, ovvero: le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private (ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel rispettivo Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000), Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti i fini fiscali e istituti giuridici affini ai Trust.
Le figure materialmente tenute ad effettuare la comunicazione sono: gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica; il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti destinatari della rappresentanza e dell’amministrazione delle persone giuridiche private; il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
I successivi passaggi normativi rilevanti sono stati: il Decreto MIMIT del 12.04.2023 (G.U. n.93 del 20.04.2023) riguardante l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa; il Decreto MIMIT del 16.03.2023 (G.U. n.149 del 28.06.2023) con cui sono stati approvati i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva; il Decreto MIMIT del 20.04.2023 (G.U. n.149 del 28.06.2023) con cui sono stati validati gli importi dei diritti di segreteria per l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva presso le Camere di Commercio. Ad oggi risulta quindi mancante solo il decreto finale con cui si accerterà l’operatività del sistema di comunicazione della titolarità effettiva.
Per quanto concerne in particolare il Decreto MIMIT del 16.03.2023, vengono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G per il rilascio, da parte degli uffici del registro delle imprese, dei certificati previsti ai sensi dell’art. 24 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 e che andranno a sostituire quelli approvati precedentemente con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016.
Tale sostituzione è dovuta al recepimento della sentenza della Corte di giustizia UE del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, con cui è stata dichiarata l’invalidità dell’art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l’art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, concernente la disposizione ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri siano accessibili in ogni caso al pubblico. Secondo la Corte “l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi”. Alla luce di tale pronuncia, il decreto ritiene necessario limitare l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
Orbene, dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati avranno sessanta giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione ed il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. rubricato “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi” ed in fora del quale viene stabilito che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
Un elemento di assoluto rilievo concerne l’obbligo, posto in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio, di effettuare una segnalazione di difformità alla Camera di Commercio territorialmente competente laddove dovessero emergere discrepanze tra il titolare effettivo dichiarato dal cliente in sede di adeguata verifica e di controllo costante ed il titolare effettivo comunicato dal cliente al registro in esame.
Con specifico riferimento al titolare effettivo, il destinatario della normativa antiriciclaggio deve infatti: procedere alla individuazione del titolare effettivo dei propri clienti, richiedendo a questi ultimi tutte le informazioni necessarie; verificare le informazioni ricevute attraverso un riscontro con fonti autorevoli e indipendenti e, nel caso specifico, si fa riferimento ad un’attività di riscontro e controllo che può essere effettuata proprio grazie all’istituendo registro dei titolari effettivi; effettuare le dovute e tempestive segnalazioni di verifica, qualora si dovessero riscontrare difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute direttamente dal cliente e quelle presenti nel sistema.
Al fine di poter accedere al registro e confrontare i dati sulla titolarità effettiva, i destinatari della normativa antiriciclaggio devono preventivamente sostenere il pagamento dei diritti di segreteria e procedere con una richiesta di accreditamento da presentare, in forma di autodichiarazione e telematicamente, alla Camera di commercio territorialmente competente. A seguito della istanza di accreditamento, la Camera di commercio effettua i necessari controlli di merito circa le autodichiarazioni rilasciate; in caso di esito positivo, il gestore provvede a comunicare, a mezzo PEC, l’avvenuta autorizzazione per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo e l’indicazione dei soggetti delegati.

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