Il divulgarsi dell’emergenza da Covid-19 in Italia ha visto impegnato il legislatore nei mesi scorsi in un’attività di sospensione del versamenti fiscali e contributivi, tenuto che molte attività hanno dovuto sopportare un periodo di chiusura forzata, che per molti è stato prolungato per più di due mesi.
La ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi, inizialmente portava la data del 30 giugno scorso, data poi posticipata al 16 settembre 2020.
Il 104/2020 (Decreto Agosto) da ultimo è intervenuto sulle modalità di pagamento concedendo ai contribuenti interessati un’ulteriore dilazione, sempre, però, a partire dal 16 settembre 2020.
L’art. 97 del Dl 104/2020 prevede infatti, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. Viene, infatti, previsto che “i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 % delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”.
I contribuenti interessati dalle norme sopracitate possono procedere con il versamento degli importi sospesi e non ancora versati scegliendo tra 3 possibilità, alternative tra loro:
1) versamento per intero entro il 16 settembre 2020;
2) versamento per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
3) versamento per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.
il tutto tenendo conto che il 16 settembre sono in scadenza anche tutti gli altri versamenti ordinari (iva mensile, rata saldo iva, ritenute, contributi dipendenti, etc…).
Pertanto i contribuenti che avevano già deciso di sospendere i pagamenti devono provvedere a sanare i sospesi a partire dal 16/09/2020 in unica soluzione o in forma rateale come sopraindicato ai punti 1), 2), 3).
I nostri uffici rimangono a Vostra disposizione per fornire qualsiasi supporto. Cordiali saluti