Dal 5 novembre entra in vigore il Decreto n 154 del 20 luglio 2022, pubblicato lo scorso 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale, quale regolamento recante contenuto e caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente al momento del rogito a pena di nullità del contratto.
Il decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti del presente decreto, con oneri a proprio carico.
Con l’art 1 si stabilisce che è approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
La polizza indennitaria decennale deve essere conforme ad uno specifico schema tipo.
Il contenuto minimo della polizza assicurativa deve essere conforme ad un determinato standard e le clausole possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.
Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’articolo. 1669 del Codice Civile e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
Resta salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 del Codice Civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa.
All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’Attestazione di Conformità.
Si prevede che l’Assicuratore rilasci copia dell’Attestazione di Conformità al notaio che ne faccia richiesta.