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IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGEVOLATI AL 110% ANCHE SU NUOVE COSTRUZIONI O TERRENI PERTINENZIALI

06 Lug 2022

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001 che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali.
Su tale intervento tuttavia l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in seno alla recente circolare n. 23/E/2022.
Nello specifico l’istituto puntualizza che, anche nel caso di “nuova costruzione”, l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
L’ufficio precisa altresì che il Superbonus spetta solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le altre spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”.
Inoltre, trattandosi di un intervento “trainato”, anche nell’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”, vanno rispettate le ulteriori condizioni richieste dalla norma, vale a dire, in particolare, che la predetta installazione sia effettuata “congiuntamente” alla realizzazione di uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici di cui ai citati commi 1 e 4 dell’articolo 119.
Ciò implica, ad esempio, che se l’impianto fotovoltaico è installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento di coibentazione. Diversamente, qualora l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell’accatastamento dell’edificio, e le date delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Resta fermo, inoltre, che è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di cui al comma 3 del richiamato articolo 119, in conformità ai requisiti definiti dal decreto interministeriale Requisiti Minimi, dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. decreto “Requisiti”) e agli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Nel caso in cui la classe energetica dell’edificio così determinato sia pari alla classe energetica A/3 o A/4, è sufficiente – nella situazione post intervento – il raggiungimento della classe energetica A/4.
Per quanto sopra illustrato, devono essere sempre redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l’edificio alle condizioni sopra indicate, e sia in quella post intervento. Si precisa, infine, che la detrazione riguarda l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al citato comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Possibile l’installazione anche su terreni pertinenziali
Già nel 2020 con la precedente circolare n. 30/E l’Agenzia aveva chiarito che l’installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio è ammessa al Superbonus anche se è effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha modificato il predetto comma 5 prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione in argomento.
Ebbene nella recente circolare n. 23 l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che il Superbonus spetta anche laddove l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:
• sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
• su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

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