L’Agenzia delle Entrate, con risposta agli interpelli nn. 203 e 204 del 7 luglio 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione prevista a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati (previste dal decreto Crescita n. 34/2019).
In particolare, l’Agenzia ha specificato che l’agevolazione può essere concessa anche nel caso in cui l’impresa di ristrutturazione acquisti un fabbricato non «per intero» (come richiesto dalla normativa), ma «quasi per intero» (escludendo, nel caso esaminato, due locali del fabbricato).
Ulteriore chiarimento fornito riguarda invece i soggetti che possono usufruire del beneficio. Nello specifico vengono esclusi i fondi immobiliari, in quanto non sono qualificabili come imprese di costruzione e ristrutturazione (come previsto dalla legge).
Per completezza si fa presente che l’agevolazione in questione (prevista dall’ articolo 7 del Dl 34/2019), consente di applicare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
I presupposti essenziali per godere dell’agevolazione sono:
Inoltre, il soggetto acquirente, entro 10 anni dalla data di acquisto, deve provvedere:
Sia nel caso di ricostruzione che in quello di ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”.
Sempre entro 10 anni è necessario che l’impresa provveda ad alienare almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
La finalità della norma è quella di favorire il processo di rigenerazione urbana, mediante trasferimenti di “interi fabbricati” a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.