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IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE: ENTRO MARTEDÌ 20 OTTOBRE VERSAMENTO PER IL 3° TRIMESTRE

13 Ott 2020

Entro martedì 20 ottobre va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2020 riguardante i mesi di luglio – agosto – settembre.

La scadenza interessa anche il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture del primo trimestre e del secondo trimestre 2020, qualora l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre 2020 sia inferiore a 250,00 euro.

Ricordiamo infatti che, il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, in vigore dal 7 giugno 2020, ha confermato, con l’art. 26, la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:

– per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre sola-re, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni, nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 20 luglio 2020;

– per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni, nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 20 ottobre 2020.

Restano invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.

Riepilogando il calendario delle scadenze

Termini versamento imposta di bollo senza sanzioni e interessi AMMONTARE
Imposta di Bollo
< 250,00 €
AMMONTARE
Imposta di Bollo
> 250,00 €
1° trimestre 20 luglio 2020 20 aprile 2020
1° trimestre + 2° trimestre 20 ottobre 2020 20 luglio 2020
3° trimestre 20 ottobre 2020 20 ottobre 2020
4° trimestre 20 gennaio 2021 20 gennaio 2021

 

Quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall’art. 26 del Decreto Liquidità, intende riparametrare le scadenze di versamento per il primo e il secondo trimestre dell’anno in base all’ammontare dell’imposta di bollo dovuta se inferiore o superiore ai 250,00 euro, modificando il comma 1-bis introdotto dall’art. 17 del DL 124/2019.

L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro); inoltre ricordiamo che nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), l’elaborazione del quale da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità:

– con il servizio presente nella suddetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,

– oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso i codici tributo da utilizzare, istituiti con Risoluzione n. 42/E/2019, sono differenziati in relazione al trimestre di competenza.

Infine, rammentiamo che la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), si applicherà alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021, così come disposto dall’articolo 143 D.L. 34/2020.

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