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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE: SANZIONI NEL CASO DI OMESSO VERSAMENTO

 

15 Dic 2020

Con Risposta ad istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche.

In particolare l’Agenzia ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo:

  • mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);
  • con modalità diverse dal contrassegno, la sanzione applicabile è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

In quest’ultimo caso la sanzione, che è comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, può essere ridotta ad 1/3 in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione. Ulteriormente, ne consegue, tenendo conto del rinvio all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, che la sanzione è pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Infine, l’Agenzia precisa che è ammesso il ravvedimento operoso; tuttavia, qualora l’Amministrazione Finanziaria constati la violazione e comunichi l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, l’istituto del ravvedimento non è più possibile.

 

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