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IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2023: ACCONTO ENTRO IL 18.12

05 Dic 2023

Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell’Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR.
Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% (dal 2015).
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o dell’ente pensionistico e va effettuato in 2 rate:
1. acconto: entro il 16 dicembre e
2. saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda l’acconto, cadendo il 16 dicembre di sabato, lo stesso va pagato entro il 18 dicembre. L’acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo.
L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR.
La tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma, prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.

Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo
Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l’effettiva imposta dovuta (con rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023, utilizzando il coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024), e l’importo dell’acconto già versato.
Quest’anno, dato l’alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 con ogni probabilità la differenza sarà negativa e potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:
Tale credito potrà essere utilizzato, con apposito codice tributo, all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando appositi codici tributo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E’ anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito:
• può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
• l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.

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