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IMU: A CHI SPETTA LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA CONCESSA DAL DECRETO RISTORI

03 Nov 2020

L’articolo 9 del Decreto Ristori ha cancellato la seconda rata IMU per l’anno 2020 relativamente a immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella dell’Allegato 1 al Decreto Ristori cui si rimanda per il dettaglio.
La cancellazione della rata spetta a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori dell’attività esercitata.
Il Dl Ristori fa salvo quanto disposto nel Dl 104/2020, ciò significa che se alcune attività sono già ricomprese nel decreto di agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale disposizione resta comunque valida.
È questo il caso di immobili adibiti a:

  • stabilimenti marittimi,
  • stabilimenti lacuali e fluviali,
  • stabilimenti termali,
  • immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni,
    per i quali NON è richiesta la coincidenza tra proprietario e gestore.

È bene ricordare quanto però era già stato previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Rilancio sempre in risposta alla emergenza economica generata dalle norme di contenimento della pandemia da Covid-19 e relativamente al pagamento dell’IMU.
Il Dl 104/2020, noto come Decreto Agosto, con l’art. 78 ha esteso le esenzioni previste per la prima rata anche al saldo dell’imposta.
Ha inoltre disposto l’esonero del saldo di dicembre per altre categorie quali:
gli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3 e alle discoteche, night club e simili,
a condizione che gestori e proprietari coincidano.
La conversione del Dl 104 ha precisato che l’esenzione spetta anche per le pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.
Il Dl 34/2020 noto come Decreto Rilancio aveva disposto l’esenzione dalla prima rata, con riferimento agli immobili di:

  • stabilimenti balneari marittimi,
  • lacuali e fluviali,
  • stabilimenti termali,

nonché gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 cioè:

  • agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù,
  • alberghi e pensioni con fine di lucro,
  • colonie marine e montane,
  • affittacamere per brevi soggiorni,
  • case e appartamenti per vacanze,
  • bed and breakfast,
  • residence e campeggi,

a condizione però che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione.
E in aggiunta immobili rientranti nella categoria D in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni.

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