L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, in sede di registrazione del contratto preliminare di compravendita, del regime agevolativo, che consente l’applicazione dell’esenzione dai tributi per acquisti di abitazioni da parte di persone fisiche under 36, al ricorrere di determinate condizioni.
Il contratto preliminare di compravendita non è idoneo a trasferire la proprietà ovvero a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito; esso produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali. La nuova previsione agevolativa riguarda, esclusivamente, gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Per questi motivi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile applicare il regime agevolativo già in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto; tuttavia, successivamente alla stipula del contratto di compravendita definitivo il contribuente potrà richiedere il rimborso delle imposte versate per acconti e caparra.