Si informa che il Ministero della Salute con la circolare n.15127 del 12 aprile 2021 ha fornito indicazioni procedurali sulla riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata.
I chiarimenti ministeriali intervengono alla luce della attuale normativa vigente a livello nazionale, quindi in coordinamento con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021 e che ha adeguato i precedenti Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020. Di seguito le indicazioni previste per i diversi casi possibili in cui potrebbero trovarsi i lavoratori.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
La circolare ministeriale prevede, in merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, con particolare riferimento per quei lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero (che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave), che il medico competente, ove nominato, effettui la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i al fine di verificare l’idoneità alla mansione, per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi che presentano sintomi di malattia, diversi da quelli gravi di cui sopra, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi ma asintomatici, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo (non sono previsti i tre giorni di mancanza di sintomi, riferendosi a soggetti asintomatici).
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra richiamate.
Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. In questo caso, il lavoratore dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.