Nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) chiarimenti sulla normativa che regola gli inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale.
In particolare, il Comune ha chiesto se e come è possibile riutilizzare terre e rocce contenenti sostanze non pericolose, ma provenienti da siti contaminati.
Il Ministero ha spiegato che il nuovo DM 152/2022, che ha stabilito quando gli inerti da costruzione e demolizione cessano di essere rifiuti, è circoscritto esclusivamente:
– ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi (indicati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1);
– ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1.
Si tratta, per citare alcuni macrogruppi, di cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, asfalto con o senza catrame, terra e materiali di dragaggio, materiali isolanti, rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.
Il decreto non si applica ai materiali derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Secondo il Ministero il decreto non si applica neanche alle terre e rocce rientranti nella categoria 170504 (contenenti sostanze non pericolose) se provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Questo perché originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Il recupero dei materiali non citati dal decreto, e quindi il loro riutilizzo, può avvenire seguendo le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dopo aver ottenuto le autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso”, previo parere dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Il Ministero ha concluso che le terre e rocce rientranti nella categoria 170504, provenienti da siti contaminati, possono essere recuperate a seguito di un’autorizzazione “caso per caso”. Di conseguenza, a suo avviso, questi materiali possono essere riutilizzati nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Codice in materia ambientale (D.lgs. 152/2006).