Novità sulle regole per l’entrata in Italia dall’estero; in particolare dai paesi europei, non è più necessaria la quarantena in presenza di tampone negativo.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 14 maggio 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio, nella quale è prevista la possibilità di ingresso:
• dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen (elenco C) e
• da Gran Bretagna e Israele,
con tampone negativo, senza obbligo di quarantena. Il tampone molecolare o antigenico deve essere stato effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.
Si ridetermina in 10 giorni il periodo di quarantena previsto per chi rientra da Paesi contenuti negli elenchi D ed E allegati al DPCM 2 marzo 2020, previa presentazione al personale di viaggio di certificazione di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.
Restano vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
L’Ordinanza produce effetti dal 16 maggio 2021 e fino al 30 luglio 2021.
Resta valido fino al 30 maggio lo stop all’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh e Sri Lanka (Istituito con Ordinanza del 29 aprile 2021).
Si ricorda che è sempre consentito il rientro è sempre consentito ai cittadini italiani e il passaggio nel territorio per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.
Riportiamo di seguito alcuni dettagli dell’ordinanza 29.4.2021 e gli elenchi dei paesi esteri cui fanno riferimento le Ordinanze.
Misure per l’ingresso dall’India, Bangladesh e SRI Lanka
Il Ministero della Salute, con Ordinanza 30 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 128 del 31 maggio 2021 ha previsto la proroga fino al 21 giugno 2021 del divieto di ingresso per coloro che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh e Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia e dei cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.
Restano confermate le deroghe per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 25 aprile 2021;
b) intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
In questi casi sono previsti:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, va effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora previa comunicazione del proprio ingresso all’azienda sanitaria competente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
Personale viaggiante: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le disposizioni non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il 25 aprile 2021.
Resta fermo quanto stabilito all’allegato 28 del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.
Elenchi dei paesi esteri (allegato 20 DPCM 2.3.2021)
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C,
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.