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INTERVENTI TRAINANTI E IMPIANTI TERMICI, CHIARIMENTI SUL SUPERBONUS 110%

21 Ott 2020

Il Superbonus 110% assume connotati sempre più chiari, ma nelle pieghe della normativa resta qualche dubbio da sciogliere. Anche se è assodata la suddivisione tra interventi trainanti e trainati e la possibilità di realizzare i lavori solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale, professionisti e privati hanno rivolto delle domande all’ENEA, raccolte in una serie di Faq.

Al centro delle richieste di chiarimento, la possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e la definizione di impianto termico.

 

Superbonus 110% e interventi trainanti in contemporanea

È stato chiesto all’ENEA se è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente.

L’ENEA ha dato risposta affermativa spiegando che, come chiarito nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

 

Superbonus 110%, la definizione di impianto termico

Assodato che si può ottenere l’Ecobonus o il Superbonus solo per gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale, all’Enea è stato chiesto di spiegare cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale.

L’Enea ha ricordato che il D.lgs. 48/2020 ha modificato la definizione di impianto termico. L’impianto termico è un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

L’Enea ha quindi desunto, nella sua risposta, che, per ottenere le detrazioni, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. L’impianto deve inoltre essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

L’Enea ha ricordato che, ai sensi della Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, deve essere presente negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

 

Superbonus 110% anche per le stufe a pellet

Nell’ottica di sostituire i sistemi di riscaldamento più inquinanti con quelli più ecologici, anche l’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet rientra nel superbonus del 110%. Lo stesso vale per i caminetti. Basterà che siano fissi e funzionanti, oppure che con un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria siano riattivabili.

Va ricordato che la normativa intende per impianto termico quello «tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente   eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione». Significa, pertanto, che anche una stufa a pellet o un caminetto rientrano in questa categoria agevolabile dal superbonus.

L’Enea, a tal proposito, ha chiarito che ai fini della maxi-detrazione, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso e può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico. Inoltre, non c’è alcun limite stabilito sulla potenza minima. Quello che importa è che l’impianto sia presente nell’edificio e funzionante al momento dell’eventuale verifica, ad eccezione degli impianti sugli edifici collabenti, cioè quelli inagibili.

 

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