L’Agenzia delle Entrate ha delineato le istruzioni per poter fruire del c.d. bonus “Prima casa under 36”, previsto dal D.L. n. 73/2021.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
• il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato ed hanno un valore dell’ISEE non superiore ad € 40.000;
• è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Inoltre, con riferimento a finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
• i contratti preliminari di compravendita non possono godere del bonus in esame, dal momento che la norma riferisce ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. In presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra;
• gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere al beneficio in esame.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.