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LA LEGGE DI BILANCIO AMPLIA E STABILIZZA L’ISCRO

02 Gen 2024

La Legge di Bilancio 2021 n.178/2020 aveva istituito l’ISCRO ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, una sorta di cassa integrazione dedicata agli autonomi che per forte calo di fatturato si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.
L’ ISCRO è stata istituita per il triennio 2021-2023, in forma sperimentale, e si rivolge ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di una indennità semestrale, richiedibile una sola volta nel triennio, pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato.
E’ prevista anche la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati ma il decreto attuativo su questo aspetto è stato pubblicato solo il 20 aprile 2022.
Nel 2024 con la nuova Legge di Bilancio si prevede la stabilizzazione della misura. In particolare si ampliano i requisiti di accesso.
Rivediamo le condizioni e le caratteristiche del contributo,

1) ISCRO – importo, durata e copertura finanziaria
IMPORTO E DURATA:
L’indennità ISCRO attualmente viene erogata per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili, da aggiornare con l’indice ISTAT-FOI.
Per il 2023 il limite massimo è di 881,23€ e il minimo 275,38 €.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
CESSAZIONE: La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate indebitamente.
COPERTURA: Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata

2) Requisiti e condizioni per ISCRO 2023
REQUISITI SOGGETTIVI:
I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:
1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2. iscrizione alla Gestione Separata
3. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
4. reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
5. reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat . Per il 2023 il riferimento del reddito 2022 aggiornato è di euro 8972,04.
6. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
7. avere la partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale
CONDIZIONALITA’: OBBLIGHI FORMATIVI
Il decreto attuativo sugli obblighi di aggiornamento dei beneficiari di ISCRO è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.4.2022.
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
Nella circolare 12 del 5.2.2021 l’INPS ha precisato che l’articolo 1, comma 398, della legge di bilancio 2021(30 dicembre 2020, n. 178) ha disposto un aumento dell’aliquota contributiva per la Gestione separata, pari a:
1. 0,26% per l’anno 2021 e a
2. 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023
per il finanziamento dell’ISCRO.
Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Ricordiamo che sono redditi di lavoro autonomo:
• quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni,
• redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industria informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
• le partecipazioni agli utili per apporto di prestazione di lavoro;
• le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
• le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
• i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
• le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

3) ISCRO: la domanda e i controlli
La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, come confermato dall’INPS nel messaggio 1636 del 5.5.2023.
La norma istitutiva prevede che l’Inps effettuerà controlli incrociati con l’Agenzia delle entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.

4) ISCRO 2024 i nuovi requisiti
Possono accedere all’Indennità Iscro 2024 i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. In aggiunta, i richiedenti devono:
• non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
• non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
• aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
• aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

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