Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate: “Entro la fine del 2021 farò mettere una porta blindata nella mia abitazione. Si tratta di una spesa effettuata per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, che gode del bonus del 50%. Posso chiedere all’installatore lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione?”
L’Agenzia ha risposto ricordando che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, sono stati elencati dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020).
Con riferimento alle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio – sottolinea l’Agenzia – sono richiamati i lavori ‘di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR’, cioè: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie.
Gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata, – spiega l’Agenzia – sono invece indicati nella lettera f) dello stesso articolo 16-bis, che non viene richiamata dall’articolo 121.
Per tale motivo, la risposta al quesito è negativa. Quindi il bonus del 50% sulla porta blindata è fruibile esclusivamente in forma di detrazione Irpef.