Come definire i requisiti per partecipare a gare d’appalto pubbliche? La Stazione Appaltante ha dei margini di discrezionalità per garantire l’affidabilità dei concorrenti e la buona riuscita del contratto?
Sull’argomento è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 395/2024.
Il dubbio sui requisiti per partecipare a gare d’appalto pubbliche
Il caso inizia con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
Il Comune ha chiesto nel bando, come requisito per partecipare alla gara, il possesso di un patrimonio netto che uno dei concorrenti ha considerato troppo elevato perché superiore al doppio dell’importo del contratto.
Le considerazioni tratte dall’Anac possono comunque essere applicate a qualunque gara per l’affidamento di servizi, come ad esempio le gare di progettazione.
Il Codice Appalti e i requisiti per partecipare a gare d’appalto pubbliche
Il concorrente ha sottolineato che il bando viola l’articolo 100 del Codice Appalti, in base al quale le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, come requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.
L’articolo 100 prevede inoltre che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali volti a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.
Nel caso specifico, la gara ha un importo di 116.200 euro, ma il bando chiede il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a 20 milioni di euro.
Il concorrente ha aggiunto che il corrispettivo globale del contratto su base mensile risulta pari a 2.766 euro e in relazione al valore annuale risulta pari a 33.199 euro.
L’Anac ha spiegato che il patrimonio netto è principalmente composto dal capitale sociale, cui vanno sommate riserve e utili non distribuiti. Dal momento che il Codice Appalti vieta alle stazioni Appaltanti di richiedere un fatturato superiore al doppio dell’importo a base di gara, l’Anac ha giudicato sproporzionata la richiesta del Comune.
Per questi motivi, l’Anac ha dato ragione al concorrente e invitato il Comune a ripubblicare il bando di gara con le dovute correzioni.