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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL’UTILIZZO DEI TRABATTELLI

06 Apr 2022

Nelle attività in cui si lavora in altezza spesso sono utilizzati i trabattelli, o ponti su ruote a torre, attrezzature provvisionali che possono essere spostate, disassemblate e riconfigurate rapidamente.
Allo scopo di fornire “un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro” l’Inail ha predisposto uno specifico documento nel quale descrive i tra battelli nel seguente modo:
• “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
• dispongono di stabilità propria;
• dispongono di quattro piedini con ruote;
• sono costituiti da una sola campata;
• dispongono di una o più piattaforme, in base alla loro altezza;
• devono essere progettati in modo che possano essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
• non possono essere utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura;
• non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.

I trabattelli e lo schema metodologico per la valutazione dei rischi
Il documento ricorda che la valutazione del rischio “deve riguardare tutte quelle attività per le quali è ragionevolmente prevedibile l’esposizione del lavoratore ad un pericolo durante lo svolgimento delle stesse”. E i trabattelli vengono generalmente “utilizzati per l’esecuzione di lavori in quota, attività ad alto rischio di infortunio, che rendono necessaria l’adozione di elevati standard di sicurezza indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della lavorazione da svolgere”.
Occorre poi valutare “anche i rischi complementari e quelli derivanti dall’attività lavorativa”.

Nel caso di “rischio di caduta dall’alto relativo all’utilizzo del trabattello:
• la riduzione del rischio può essere ottenuta con la scelta di un trabattello idoneo in relazione alle caratteristiche del sito e al tipo di lavorazione da eseguire;
• la fase ‘Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva’ coincide con la presenza della protezione laterale in tutte le fasi di utilizzo, compreso il montaggio e lo smontaggio”.

I rischi prevalenti dei trabattelli: rischio di caduta e di ribaltamento
Il documento ricorda che i rischi legati all’utilizzo dei trabattelli possono essere classificati in:
• rischi prevalenti;
• rischi complementari;
• rischi derivanti dall’attività lavorativa.
Inoltre “assume particolare importanza anche il rischio dipendente dal ‘fattore umano’”. Per valutarlo è bene tener conto di “tutti quei fattori legati allo stato psico-fisico del lavoratore, al grado di formazione, alla sua competenza, ed, in generale, alla adozione di comportamenti corretti nel contesto lavorativo”.

In particolare “le principali tipologie di rischi prevalenti da considerare durante l’utilizzo del trabattello sono:
a. rischio di caduta dall’alto del lavoratore durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento del tra battello;
b. rischio di ribaltamento, cedimenti differenziali alla base, inclinazione rispetto alla verticale del trabattello durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento;
c. rischio derivante dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
d. rischio derivante dalla presenza di linee elettriche aeree durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento del trabattello”.

Se il rischio di caduta dall’alto indicato sopra può dipendere dal “mancato rispetto delle procedure stabilite dal fabbricante”, il ribaltamento, i cedimenti differenziali alla base, l’inclinazione rispetto alla verticale del trabattello durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento “possono dipendere ad esempio:
• dal mancato rispetto delle procedure di montaggio, trasformazione, smontaggio, impiego e spostamento stabilite dal fabbricante;
• dalla mancata o errata installazione di alcuni componenti quali gli stabilizzatori, i telai stabilizzatori, le zavorre, le diagonali, i correnti;
• dall’esecuzione di attività lavorative che comportano carichi orizzontali aggiuntivi rispetto a quelli considerati dal fabbricante;
• dalla presenza dell’azione del vento che comporti un carico maggiore rispetto al carico del vento di progetto considerato dal fabbricante;
• dalla scarsa portanza del piano di appoggio e/o dall’assenza o inadeguatezza degli elementi di ripartizione del carico verticale quando necessari;
• dal mancato blocco delle ruote”.

I rischi prevalenti dei trabattelli: l’uso scorretto e i fattori concorrenti
Sempre riguardo ai rischi prevalenti il documento si sofferma anche sull’uso scorretto ragionevolmente prevedibile che “si verifica ad esempio quando:
• viene utilizzata una scala portatile sulla piattaforma del trabattello per aumentarne l’altezza;
• il trabattello viene spostato mentre un lavoratore o dei materiali si trovano su una piattaforma;
• il trabattello viene utilizzato per lo sbarco in quota”.

Nella valutazione dei rischi occorre, inoltre, considerare alcuni fattori che “possono concorrere a determinare la caduta dall’alto del lavoratore, il ribaltamento, i cedimenti differenziali alla base, l’inclinazione rispetto alla verticale del trabattello, l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile del tra battello, l’interferenza con linee elettriche aeree come, ad esempio:
• l’altezza del trabattello non adeguata rispetto alla quota dove eseguire l’attività;
• il vento;
• la pendenza della superficie di appoggio;
• la pioggia;
• l’umidità;
• la presenza di ghiaccio;
• l’insufficiente aderenza delle calzature;
• l’ insorgenza di vertigini;
• l’abbagliamento degli occhi;
• la scarsa visibilità;
• il colpo di calore;
• il rapido abbassamento della temperatura ambientale”.

Infine, il documento si sofferma anche sui rischi complementari, sui rischi derivanti dall’attività lavorativa e sulle strategie di riduzione del rischio.

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