Con Risposta ad Interpello 16 agosto 2021, n. 546, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile a determinate tipologie di prodotti da panetteria.
La stessa Agenzia ha precisato che, con riferimento ai prodotti classificati con la sottovoce doganale “1905 9080” (a carattere residuale), è necessario individuare le eventuali caratteristiche che consentano a tali prodotti di essere comunque ricompresi tra i c.d. “prodotti della panetteria ordinaria” a cui va applicata l’aliquota IVA agevolata del 4%.
In particolare, tale valutazione deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 75, comma 2, L. n. 413/1991, così come modificata, in senso estensivo, dall’art. 1, comma 4, L. n. 145/2018.