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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: QUANDO SPETTA DOPPIA DETRAZIONE

31 Gen 2023

L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 ha chiarito quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo.
In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l’anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.
Egli chiedeva:
“nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”
Le Entrate hanno replicato invece che, anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti, l’istante nel periodo d’imposta 2020 potrà beneficiare della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi..
Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.
Con la circolare n 19/2020 viene precisato invece che l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.
Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall’art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l’intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.

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