La possibilità di utilizzo, da parte delle aziende, del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale è stata ampliata dalla Legge di Bilancio 2023.
L’INPS nei giorni scorsi ha pubblicato prima circolare di istruzioni riguardante le prestazioni occasionali modificate (con eccezione del settore agricolo per il quale è stato istituito un nuovo regime che sarà oggetto di un successivo documento).
Secondo quanto comunicato dall’istituto l’implementazione della piattaforma telematica con le modifiche della Legge di Bilancio sarà completata entro il mese di gennaio.
Le novità apportate dal testo di della legge di Bilancio 2023 sono le seguenti:
• per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro l’importo massimo di compensi in un anno erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori;
• possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece che 5. Sempre nel rispetto delle modalità di computo definite;
• viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza;
• i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1;
• previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura INPS ha precisato che, visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Lavoro occasionale agricoltura
Per l’agricoltura si prevede come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi (che saranno messi a punto da un decreto ministeriale e dall’INPS)
In particolare:
• potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti (con eccezione per i pensionati);
• il contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro;
• il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti;
• è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego;
• il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Nel caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).