La scorsa settimana è stata pubblicata la circolare INPS 102/2023 che dettaglia le istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla Legge 197/2022 (art 1 comma 342 e seguenti).
Si tratta di un regime sperimentale per il 2023-2024 che consente l’attivazione di contratti per un massimo di 45 giornate con categorie specifiche di lavoratori.
L’istituto ripercorre il dettato normativo in dettaglio e chiarisce in particolare gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri e le sanzioni in caso di violazione.
Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi
Inps ricorda che possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente: i datori di lavoro che
• operano nel settore economico dell’agricoltura;
• sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS;
• applicano i Ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:
a) persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO;
d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Non possono accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
e) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
f) detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e oggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Contratto occasionale agricoltura adempimenti semplificati
I datori di lavoro agricolo con i requisiti per assumere operai occasionali agricoli a tempo determinato(OTDO), prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti a:
1. verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione resa dal lavoratore sulla condizione soggettiva;
2. inoltrare al competente Centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346 del medesimo articolo.
L’iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, a fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cfr. il comma 348 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023), compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta al lavoratore in contanti.
Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento
Il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica.
Pertanto, d’intesa con l’INAIL, INPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:
a) dovranno avvalersi del CIDA[8] ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. Nel caso le imprese agricole non siano ancora in possesso di CIDA dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
b) utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, che saranno specificate con successivo messaggio;
c) effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.
Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%.