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LE ATTIVITÀ CONSENTITE NEL DPCM 26 APRILE 2020 CON LE REGOLE FINO AL 17 MAGGIO

28 Apr 2020

Il Nuovo Dpcm illustrato domenica sera dal Presidente del Consiglio Conte in una lunga conferenza, prevede la Fase 2 per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Apertura dal 4 maggio per le imprese manifatturiere, di costruzione e commercio all’ingrosso funzionale alle imprese manifatturiere e costruzione, con la possibilità dal 27 aprile di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

Il DPCM 26 aprile consente fin da ieri, per le attività che riapriranno il 4 maggio, di recarsi nel luogo di lavoro per predisporre l’attività all’apertura ed effettuare tutti i lavori di manutenzione, sanificazione necessari per la sicurezza e il rispetto dei protocolli.

 

Le attività potranno ripartire rispettando il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020.

Dal 4 maggio fino al 17 maggio pertanto viene previsto, fra le altre cose:

– consentito accesso a parchi, ville e giardini pubblici con ingressi contingentati e rispetto distanza di sicurezza, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;

– per le attività sportive e motorie ci si potrà allontanare rispettando la distanza tra le persone di due metri per le sportive e un metro per le attività motorie;

– consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

– per i ristoranti resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma anche la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

Dopo il 1° giugno attività di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire, dal mento al di sopra del naso.

 

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