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LE NOVITÀ DEL DECRETO FESTIVITÀ SUL GREEN PASS AL LAVORO

28 Dic 2021

L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021.
Dopo un iter che ha visto l’introduzione di numerose modifiche al Senato la legge di conversione del decreto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 novembre come legge 165 del 19.11.2021.
Con il DL 172 del 26.11.2021 il Governo ha introdotto ulteriori obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel Dpcm 17.12.2021.
Il Decreto Festività pubblicato la scorsa settimana dal Governo prevede in relazione al settore lavorativo le seguenti novità:
• estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza;
• riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che nove a partire dal 1° febbraio 2022.

Novità legge di conversione dl 172/2021: green pass nei luoghi di lavoro
• VALIDITA’ GREEN PASS
Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
• LAVORO SOMMINISTRATO
In caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
• SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE
Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovata più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza, termine su cui già si discute per una proroga) Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari. Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
• SANZIONI RIDOTTE
Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
• CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’:
Nonostante le perplessità e la segnalazione al parlamento da parte del Garante per la privacy viene previsto che i dipendenti possano «consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno. La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.
Precisazioni sulle verifiche di Green pass e Supergreen pass nei luoghi di lavoro
Il decreto legge 172-2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori, oltre ai sanitari e al personale socio sanitario delle RSA già obbligato, ovvero:
1. tutto il personale della scuola,
2. personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
3. personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
4. tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
5. personale degli Istituti penitenziari,
Il Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021 inoltre precisa che il green pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare “la perdurante validità della certificazione”. Vengono accolte in questo modo le osservazioni sul fatto che il green pass può perdere validità per avvenuto contagio o per problemi relativi al vaccino somministrato. Non viene però specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo.
Il provvedimento prescrive inoltre l’obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l’avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID.
Per questo tipo di verifica l’INPS ha modificato le funzioni della piattaforma GREENPASS 50+ aprendola ora anche alle aziende con meno di 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA. La piattaforma consente infatti anche la ricezione della notifica da parte della piattaforma del Ministero della Salute “DGC” di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente.
Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:
• ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass “base”; o
• ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o
• con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (sueprgreen pass) per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass “base” per la restante parte dei propri dipendenti.
In merito l’Istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che:
• il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre
• la verifica del supergreen pass, cioè dell’avvenuta vaccinazione, invece, può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.

 

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