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LE NOVITÀ DEL DECRETO SALVA CASA PER LE VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI E TRASPARENTI E PER LE TENDE DA ESTERNO E A PERGOLA

05 Giu 2024

Tra le novità conseguenti all’entrata in vigore del Dl Salva Casa vi è il fatto che dallo scorso 30 maggio 2024 l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, VEPA, è un lavoro di edilizia libera anche su porticati rientranti all’interno dell’edificio. Sono diventati interventi realizzabili in edilizia libera anche le tende, le tende da sole, le tende da esterno e le tende a pergola.

Questi elementi devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Tali elementi non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Continuano, ovviamente, ad essere valide le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio.

La seconda novità è l’inserimento nel novero dei lavori di edilizia libera delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Queste opere non possono, in ogni caso, determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Edilizia libera, le altre opere
Ricordiamo le altre attività di edilizia libera, previste dall’articolo 6 del Testo Unico Edilizia, limitatamente agli edifici:
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (esclusi ascensori esterni e manufatti che alterino la sagoma dell’edificio);
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
– i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, al di fuori dei centri storici;
– le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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