Ricordiamo di seguito le norme applicabili laddove ad effettuare l’omaggio a favore di un soggetto terzo (cliente, anche potenziale, fornitore, ecc.) sia un lavoratore autonomo (libero professionista o artista).
Per quanto riguarda gli aspetti reddituali le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito”.
Le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati da parte del professionista o artista sono da trattarsi, indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto, quali spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili nel limite dell’1% del totale dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
L’ammontare del costo del bene omaggiato non ha alcuna rilevanza reddituale ma la assume ai fini IVA.
Dal punto di vista IVA, per quanto riguarda gli acquisti di beni effettuati dal libero professionista o artista con finalità di omaggio, occorre guardare al D.P.R. 633/1972, articolo 19-bis1, lettera h): “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”.
Come abbiamo visto, le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito sono qualificate “spesa di rappresentanza” ex art. 54 del TUIR. Coordinando tale disposizione con la previsione di cui all’art. 19-bis1 del decreto IVA, ne consegue che l’IVA assolta sull’acquisto di un bene destinato ad essere omaggiato da parte di un libero professionista – artista è:
• totalmente deducibile se si tratta di bene di costo unitario inferiore o pari a 50 euro;
• totalmente indeducibile se si tratta di bene di costo superiore a 50 euro.
Infine, occorre indagare il regime IVA applicabile all’operazione di cessione gratuita (omaggio). In tal senso occorre evidenziare che le disposizioni relative alle aziende (per la cessione gratuita di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’impresa) non si applicano ai professionisti, posto che l’articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972 è rivolto esclusivamente alle imprese.
A tal proposito la Circolare Ministeriale. nr. 20/270516 del 30 aprile 1980 ha precisato che le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, non esistendo disposizioni che ne prevedono l’imponibilità (a differenza di quanto previsto per le aziende).
Di conseguenza, la cessione gratuita di beni effettuata da parte di artisti e professionisti è sempre fuori campo IVA. Non sconta imposta e non è necessario emettere fattura.
Per quanto riguarda, invece, il diverso caso degli omaggi effettuati a favore dei lavoratori dipendenti, mancando l’inerenza l’IVA assolta sull’acquisto sarà sempre indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto. Di conseguenza, la successiva cessione gratuita sarà sempre fuori campo IVA. Dal punto di vista reddituale, non si tratta di spese di rappresentanza e, seppure la norma nulla precisi in merito, si ritiene corretto considerare tali costi quali costi del personale.
Dal punto di vista del lavoratore dipendente, beneficiario dell’omaggio, trattandosi di erogazione liberale concessa in occasione di festività (CM 59/2008), in natura, il valore dell’omaggio non concorre alla formazione del reddito se, tenuto conto di tutti i fringe benefit riconosciuti, l’ammontare non supera 3.000 euro (soglia valida solo per il 2022, come disposto dal decreto Aiuti-quater).