Con ordinanza del 6 maggio 2022 è stato pubblicato dal Ministero della Salute, delle Infrastrutture e da quello del Lavoro un nuovo documento che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 contenente prassi per la prevenzione in cantiere,.
Le linee guida riguardano l’intero ambiente del cantiere e si riferiscono a tutte le figure professionali coinvolte: datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, tecnici e fornitori. Devono essere integrate con quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e la loro applicazione deve essere monitorata dai Committenti.
Le stesse rispettano, richiamano e si sommano a quanto previsto dall’autorità sanitaria, vanno applicate anche con l’integrazione di altre misure “equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali”.
Prevedono in sintesi:
– mantenimento del lavoro agile per persone con particolari patologie e adibite a mansioni di supporto che possono essere svolte da casa;
– adozione protocolli anti contagio;
– obbligo per i datori di lavoro di informare sugli obblighi sanitari in vigore per l’accesso in cantiere, ovvero mascherine e comportamenti corretti, e sulle prassi in caso di comparsa di sintomi, obblighi che riguardano anche gli altri soggetti che accedono in cantiere;
– uso mascherine secondo la normativa vigente;
– mascherine per i fornitori carico e scarico in caso di contatti stretti superiori a 15 minuti;
– pulizia quotidiana aree comuni, spogliatoi, mezzi, pulizia in caso di presenza di persona contagiata;
– organizzazione ingressi spazi comuni, disposta dal datore di lavoro di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza;
– obbligo per il lavoratore di dichiarare sintomi e prassi di isolamento come previsto dall’autorità sanitaria;
– il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST, “nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e segnala le situazioni di fragilità.