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LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO: SEMPLIFICATA L’ATTESTAZIONE PER AGEVOLAZIONI FISCALI

12 Lug 2022

Nel DL Semplificazioni è presente un articolo che prevede che l’attestazione in oggetto può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Il rilascio dell’attestazione relativa ai contratti di locazione a canone concordato è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione “non assistiti”, vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In particolare, in essa viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall’accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell’immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.).
Nell’attestazione appare centrale l’identificazione dell’immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l’identificazione del conduttore del medesimo.
Pertanto, qualora si intenda mantenere la validità dell’attestazione, al variare del conduttore stesso, non vengono a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell’attestazione e quindi essa resta valida per le agevolazioni fiscali se l’immobile non varia le sue caratteristiche.

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