Il 1° giugno 2022 l’autorizzazione l’Unione europea ha dato autorizzazione in merito allo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria, istituito dalla Legge di Bilancio 2022.
L’autorizzazione della Commissione ha scadenza 30 giugno 2022, data in cui è previsto anche il termine di validità del termporary framework per gli aiuti di stato. Non è escluso quindi che a quella data vengano ridefinite le soglie massime di aiuti di stato ammissibili. L’agevolazione resterà comunque in vigore
Incentivo assunzione lavoratori in CIGS 2022
Tornando allo sgravio per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria sono destinati 15 milioni l’anno per chi assume:
• a tempo indeterminato
• lavoratori delle imprese in crisi per le quali sia aperta una trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico a rischio di esubero,
• alla conclusione dell’intervento di Cigs per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettere A e B, del Dlgs 148/2015).
L’agevolazione consiste in uno sgravio dei contributi a carico dell’azienda pari al 50% del trattamento di CIGS che sarebbe spettato al lavoratore, con durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuta anche nel caso i lavoratori in cassa integrazione straordinaria costituiscano una cooperativa ex art. 23 comma 3 quater del DL 82 20212
Sono previste le consuete condizionalità per i datori di lavoro relative a:
1. assenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
2. divieto nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, di licenziamento del lavoratore agevolato e di altri licenziamenti collettivi o individuale per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva, di dipendenti con lo stesso livello e categoria legale I in questa eventualità il contributo fruito viene recuperato dall’INPS.
Si segnala inoltre che resta possibile per un altro datore di lavoro, in caso di sgravi non fruiti per interruzione del primo rapporto di lavoro agevolato, utilizzare la parte residua del contributo.
Per l’operatività della misura è necessario attendere ora anche le istruzioni operative dell’INPS con tutti i dettagli per il calcolo dell’importo e sulle eventuali cumulabilità con altri incentivi, oltre che l’adeguamento della piattaforma informatica per l’invio delle domande.