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MATERIALI ISOLANTI, NUOVI CHIARIMENTI DA ENEA

16 Dic 2020

ENEA ha pubblicato una nuova nota di chiarimento per rispondere alle richieste relative all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici. Il documento, datato 2 dicembre, aggiorna una precedente comunicazione pubblicata circa sei mesi fa.

In premessa, ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) bisogna rispettare:

– i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;

– i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.

Rispetto alla prima versione, nell’aggiornamento del 2 dicembre, Enea evidenzia un aspetto molto importante, ovvero il fattore tempo, precisando che a seconda della dta di inizio lavori, si applicano determinati limiti.

Confermata la normativa per il calcolo del valore della trasmittanza dell’elemento edilizio: la norma UNI EN ISO 6946 e l’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017  per la messa in commercio dei prodotti da costruzione.

ENEA dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo quelli con marcatura CE: materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment), da quelli senza marcatura CE o marcati CE, ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.

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