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MATERNITÀ FLESSIBILE: CERTIFICATI MEDICI SOLO AL DATORE DI LAVORO

04 Ott 2022

Giovedì scorso, 29 settembre l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, annullando l’obbligo di presentare all’Inps la documentazione sanitaria ma precisando che:
• l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità, quindi
• la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.
Le indicazioni si applicano a:
1. tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato,
2. alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata,
che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.
Va sottolineato che la lavoratrice deve produrre la certificazione prima dell’ottavo mese al datore di lavoro per fruire della maternità flessibile mentre in caso di richiesta di congedo interamente dopo il parto, la lavoratrice può sempre modificare la tempistica e comunicare all’Inps (a partire dai due mesi prima del parto) di astenersi dal lavoro prima della nascita, godendo dei 5 mesi di indennità, a differenza di quanto indicato nella circolare 148/2019.
I datori di lavoro non hanno più l’obbligo di dichiarare all’Inps l’esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ovviamente per i medici resta l’obbligo di inviare i certificati telematici all’istituto per consentire le verifiche.
Il nuovo orientamento deve essere adottato anche per:
• le domande già presentate e in fase istruttoria, e
• su richiesta da parte della lavoratrice interessata, le domande eventualmente già definite, salvo quelle già prescritte.
Con riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere.

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