Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recentemente pubblicato in G.U., prevede, a determinate condizioni, l’innalzamento della detrazione d’imposta fino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi di risparmio energetico, sismabonus, installazione impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
La “maxi detrazione”, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, è riconosciuta per tre interventi di riqualificazione energetica “trainanti”, riguardanti:
Sono ammessi a godere della detrazione del 110% anche gli altri interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 a condizione che siano realizzati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Tutti gli interventi di ecobonus devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Possono inoltre godere della detrazione pari al 110% i seguenti interventi:
La detrazione può essere richiesta dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari; la detrazione del 110% non trova applicazione su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale (seconda casa villetta).
Il Decreto Rilancio allarga e generalizza inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito o il cd. sconto in fattura, in luogo della detrazione, cedibile alle imprese che eseguono i lavori o a istituto di credito e altri intermediari finanziari, anche per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e bonus facciate.
Nel caso di cessione del credito degli interventi che accedono alla detrazione del 110% è necessario che sulla documentazione attestante le spese sia apposto un visto di conformità.