Nel decreto Milleproroghe è presente la proroga fino al 31 dicembre 2025 del regime transitorio sui contratti a termine introdotto dal decreto legge 48/2023.
Si tratta in particolare della possibilità per i datori di lavoro di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi, ma sempre entro il massimo previsto di 24 mesi.
La norma afferma che il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare individualmente le ” esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva ” che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi”.
1) Contratti a termine e Causali valide secondo il DL 48/2023
La revisione della disciplina sulle causali per Contratti a Termine oltre i 12 mesi prevista dal Decreto Legge 48/2023 è in sintesi la seguente:
E’ possibile superare il termine di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) per i contratti a tempo determinato (non stagionali) solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. Causale prevista nei contratti collettivi (art. 51 del DLgs. 81/2015) – (lett. a).
2. In assenza di quanto sopra: per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva definite dalle parti (lett b).
3. Per sostituzione di altri lavoratori – (lett. b-bis).
In attesa della definizione delle causali specifiche da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali nei contratti collettivi nazionali la disposizione lettera b) era intesa come transitoria (inizialmente fino al 30.4.2024).
In caso di utilizzo di tale condizione il datore deve indicare chiaramente nel contratto le ragioni giustificatrici per l’uso del contratto a termine.
E’ intervenuta in merito la Sentenza Cassazione n. 27621/2023:
• le ragioni del prolungamento di un contratto a termine fino a 24 mesi devono essere particolareggiate per consentire un controllo giudiziale.
• È necessario garantire la coerenza tra le motivazioni dichiarate e l’impiego effettivo del lavoratore.