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NASPI E DISCOLL 2020: ISTRUZIONI PER LA NUOVA PROROGA

06 Ott 2020

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104,”Agosto” ha previsto nuovamente la proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, terminate nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, per due mesi, con decorrenza dal giorno di scadenza.

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 111 del 29.9.2020 di specifiche istruzioni per la fruizione.

Come per i decreti legge di emergenza COVID, si conferma che non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione. Viene inoltre ribadito che la proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è possibile solo se i beneficiari non sono destinatari di:

  • indennità per professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori stagionali intermittenti ecc.;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi.
  • indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi e dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio.

ATTENZIONE, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 per il periodo di durata “ordinaria” .

La circolare specifica inoltre che:

  • la proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno già beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL per l’emergenza COVID 19;
  • l’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria;
  • restano applicabili le regole relative alla sospensione o decadenza delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento dell’importo in caso di cumulo con il reddito da lavoro;
  • nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga;
  • per i beneficiari delle indennità di disoccupazione, che abbiano già presentato alla data del 29.9 la domanda di certificazione per Ape Sociale o pensione lavoratori precoci, il riconoscimento della proroga è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersene e l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti pensionistici;
  • la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI in forma anticipata,

Infine viene chiarito che per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro aderendo ad un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali in deroga al blocco licenziamenti previsto dal DL 18/2020, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI.

Essi sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione da parte del lavoratore interessato.

 

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