Nella Legge di Bilancio 2025, con varie misure, sia nuove che già presenti negli anni scorsi, si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli. Riteniamo particolarmente interessante segnalare:
• la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie;
• la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000);
• la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro;
• il potenziamento del bonus asilo nido, grazie all’esclusione degli importi dell’assegno unico dal calcolo dell’ISEE
2 ulteriori novità riguardano:
• l’ampliamento alle lavoratrici autonome dello sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli;
• l’indennità maggiorata all’80 % per un terzo mese oltre ai 2 già previsti , nei congedi parentali facoltativi.
Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.
1) Indennità congedo parentale le regole in vigore
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l’aumento dell’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
Nello specifico l’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata:
• all’80% per 2 mesi nel 2024 e
• all’80% per 1 mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori.
2) Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80%
Come detto la Legge di Bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l’introduzione di un aumento all’80% anche del secondo mese di congedo che, secondo le norme in vigore, avrebbe dovuto passare al 60% e di un terzo mese , sempre indennizzato all’80% dello stipendio, che si aggiunge ai 2 già previsti.
Secondo il testo entrato in consiglio questo beneficio diventerà strutturale.
Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i 6 anni di vita del figlio o entro 6 anni dall’adozione o affidamento.
Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% (per un massimo di 10 complessivamente).
Si attendono ora le istruzioni dettagliate INPS per l’applicazione da parte dei datori di lavoro.