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NEUTRALITÀ FISCALE PER LA COSTITUZIONE DI STUDI ASSOCIATI E PER GLI APPORTI IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E IN ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ PROFESSIONALI

08 Mag 2024

Il decreto legislativo che è stato approvato il 30 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 111/2023) revisiona il regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES) e introduce delle novità, fra le quali ritroviamo la neutralità fiscale per le trasformazioni degli studi professionali in società tra professionisti (STP) e per gli apporti in associazioni e società professionali, quindi senza plusvalenze o minusvalenze e senza tassazione.

La modifica del trattamento fiscale della costituzione delle STP dovrebbe eliminare l’ostacolo che in questi anni ha causato lo scarso successo di questa forma societaria.

Neutralità fiscale per le aggregazioni fra professionisti
Secondo il nuovo decreto, il principio di neutralità fiscale si applicherà a:
– operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
– apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
– apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Reddito da lavoro autonomo, le altre misure
Il D.Lgs in commento prevede altre misure, introducendo, ad esempio, il principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo. Ciò significa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Il regime della tassazione separata si estende alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale, e si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Professionisti, le nuove misure già in vigore
Le nuove misure si applicheranno secondo la seguente tempistica:
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è immediata (a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025, dal momento che la legge istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
– in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove regole sono già operative perchè la legge prevede che le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

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