La Corte di Cassazione, con Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130, ha stabilito che l’esenzione per la “vecchia IMU” sull’abitazione principale non spetta se entrambi i coniugi non risiedono e non dimorano abitualmente nello stesso immobile.
La Corte, infatti, superando quanto precisato dal MEF nella Circolare n. 3/2012, ha precisato che, ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, non rileva che il cambio di residenza o di dimora di uno dei due coniugi sia giustificato da esigenze lavorative.
L’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, infatti, prevede espressamente che l’immobile può essere considerato abitazione principale se il possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.